La determinazione del compenso per l’attività professionale svolta dall’Avvocato è regolata dall’art. 2233 cod. civ., oltre che dall’art. 9 della legge n. 27/2012 e dagli artt. 13 e 13 bis della legge professionale n. 247/2012.

Sulla base delle richieste e delle informazioni fornite dal Cliente, l’Avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendergli noto il livello della complessità dell’incarico ed a quantificare le spese ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico.

Nel preventivo dovranno essere distinti gli oneri, le spese (anche forfettarie) ed il compenso professionale.

Il preventivo è suscettibile di modifiche (da concordare con il cliente), se – rispetto al momento in cui è stato redatto – si sono verificate circostanze non prevedibili.

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